1 - 1Share
A seguito della mia lettera aperta all’associazione ProVita (trovate la lettera dei Provita diffusa a tutti i Sindaci e la mia risposta in questo post), ho ricevuto un’altra mail da Alessandro Fiore, portavoce della ProVita onlus (trovate il testo della pec qui sotto).
Non posso quindi sfuggire all’obbligo di rispondere di nuovo a queste persone, ancora una volta pubblicamente… era un po’ che volevo scrivere qualcosa sulla tanto citata Sentenza numero 138 del 2010 della Corte Costituzionale, spesso citata dai ProVita e da altri contro i matrimoni gay: la loro interpretazione cela però o un chiaro caso di analfabetismo disfunzionale (non saper cogliere il reale significato di uno scritto) o una palese malafede. Questa sentenza viene infatti chiamata in causa per dimostrare come le unioni civili tra persone dello stesso sesso e/o il matrimonio egualitario siano contrarie alla nostra stupenda Costituzione. Dal basso della mia non “professionale” conoscenza della Costituzione Italiana e dalla non certo “istruita” capacità di interpretare una sentenza di tale portata, qui una breve personale disamina di tale Sentenza, nella risposta che ho appena spedito alla Onlus ProVita:
Seconda lettera Aperta ai ProVita
Rispondo nuovamente alle sollecitazioni di ProVita sulla questione “Obiezione di coscienza per i Sindaci che non vogliono celebrare le Unioni Civili tra le persone dello stesso sesso”. Come nel precedente scritto non mi baserò su semplice personali convinzioni, né tanto meno su credenze personali: sono cattolico, praticante, ma nel mio essere amministratore pubblico cerco sempre di prendere decisioni e di fare riflessioni per il bene comune, non per rispettare personali convinzioni o agevolare personali condizioni. Vi risponderò unicamente prendendo come faro del mio pensiero, ancora una volta, la nostra bellissima Costituzione (per assicurarmi che stiamo leggendo lo stesso testo, mi permetto di allegare il link al sito del Senato con il testo aggiornato della Costituzione… sia mai che stiamo leggendo cose diverse) e da due sentenze della Corte Costituzionale.
Mi ha colpito in particolare un passaggio della vostra lettera: ignora forse che in Italia ci sono innumerevoli cittadini per i quali – a motivo di profonde convinzioni morali e religiose – collaborare alla realizzazione di una unione omosessuale sarebbe un atto immorale? E’ a conoscenza del fatto che ciò vale per la maggior parte delle religioni che hanno rapporti ufficiali con la Stato? Per limitarci solo alla religione maggioritaria di questo paese, sa lei che il magistero della Chiesa cattolica insegna esplicitamente l’obiezione di coscienza in merito? Non si stupisca quindi che molte persone siano pronte a chiedere l’obiezione di coscienza.
Non mi dilungherà sulle prime due domande, perchè ci addentreremmo in una disquisizione religiosa (mi basta dire, al momento, che la vostra è una falsa affermazione e una ovvia mala interpretazione anche della religione che ufficialmente sostenete, quella Cattolica, poi la posizione della Chiesa è la non condanna dell’unione omosessuale), mi concentrerò più che altro sull’ultima domanda, proprio quella che richiama l’obiezione di coscienza. Come fate ad accostare l’insegnamento “del Magisteri della Chiesa Cattolica” alle azioni che deve portare avanti un Sindaco di un Comune della Repubblica italiana? Escludendo il merito di questo eventuale dictat della Chiesa Cattolica (che mi risulta inesistente tra l’altro), come potete pensare che nel suo operato un Sindaco, in quanto ufficiale di stato civile, debba ostacolare i diritti di qualche cittadino italiano per rispettare qualche “regolamento religioso”?
La laicità dello Stato italiano è uno dei pilasti fondamentali della nostra Repubblica, sanciti in maniera dissolubile dalla nostra Costituzione (articoli 2, 3, 8, 19, 20). Questa non è una mia opinione personale, oltre che essere una ovvietà che trapela dalla lettura degli articoli citati, questo concetto fondamentale della laicità dello Stato è ribadita anche dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 283 del 1989:
I valori richiamati concorrono, con altri (artt. 7, 8 e 20 della Costituzione), a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica.
Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale.
Specificando meglio quindi quanto affermato nella mia precedente lettera, questa sentenza ribadisce il concetto di quanto una richiesta di obiezione di coscienza per motivi religiosi (tra l’altro tutti da confermare/dimostrare) per un ufficiale di stato civile (Il Sindaco o qualunque altro funzionario pubblico che ricopre tale ruolo) sia in palese contrasto con i principio di laicità sancito a chiare lettere dalla nostra Costituzione. Senza contare, ma lo spiego meglio nella precedente lettera, che è assolutamente immorale, a mio avviso, chiamate in causa un’obiezione di coscienza per ostacolare diritti che non ledono nessuno. NESSUNO
Ma andando oltre, nella vostra lettera, scrivete: Quanto all’articolo 29, la informo che la sua interpretazione non è condivisa nemmeno dalla Corte Costituzionale che ripetutamente – ad esempio nella sentenza 138 del 2010 – ha escluso che si possa configurare un “matrimonio” tra due persone dello stesso sesso.
Anche in questo caso mi permetto, per verificare che stiamo tutti leggendo gli stessi documenti, a linkare la sentenza da voi citata: Sentenza della Corte Costituzionale 138 del 2010. La vostra interpretazione di tale sentenza (incostituzionalità del matrimonio egualitario) evidenzia un chiaro caso di analfabetismo disfunzionale oppure una palese malafede.
La sentenza, pur stabilendo la non incostituzionalità degli articoli di legge che regolano il matrimonio e che escludono (ma non vietano, ricordiamolo chiaro) il matrimonio tra due persone dello stesso sesso, nella parte delle premesse compie un’interessante analisi dell’ordinamento giuridico italiano sul tema del matrimonio e sulle discussioni dell’assemblea costituente proprio riguardo agli articoli che parlano di famiglia e matrimonio. La corte, sia nelle premesse, sia nel descrivere in maniera minuziosa il ricorso che ha poi fatto nascere la sentenza stessa, sancisce chiaramente come una regolamentazione di un unione paragonabile al matrimonio tra due persone dello stesso sesso (alias le unioni civili) o il matrimonio egualitario (pari equiparazione tra il matrimonio etero e quello omosessuale) sarebbero assolutamente compatibili con la nostra Costituzione e con le leggi sovranazionali che la costituzione impone di rispettare e che quindi il parlamento sarebbe pienamente legittimato ad operare in tal senso.
Non solo: la corte costituzionale chiarisce in maniera lampante cosa intenda la nostra costituzione con il termine “naturale” nell’articolo 29: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il significato del termine “naturale” non è quello di riconoscere il fondamento della famiglia in una sorta di “diritto naturale”, bensì quello di affermare la preesistenza e l’autonomia della famiglia rispetto allo Stato. Così come viene sancito, sempre nella sentenza, la non sussistenza di alcun tipo tra matrimonio e procreazione.
La corte costituzionale è andata oltre, lasciando a sè l’eventuale possibilità di equiparare, in casi specifici, la posizione di una coppia omosessuale a quella di una coniugata anche in assenza di una legislazione apposita: restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988). Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza
Mi chiedo, sinceramente, quindi come abbiate fatto ad interpretare questa sentenza come una “esclusione della possibilità di configurare il matrimonio omosessuale”. Vi prego, spiegatemelo.
Riporto qui i passaggi salienti di tale sentenza:
Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.[…]
Ne deriva, dunque, che, nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988). Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza. […]
La norma, che ha dato luogo ad un vivace confronto dottrinale tuttora aperto, pone il matrimonio a fondamento della famiglia legittima, definita “società naturale” (con tale espressione, come si desume dai lavori preparatori dell’Assemblea costituente, si volle sottolineare che la famiglia contemplata dalla norma aveva dei diritti originari e preesistenti allo Stato, che questo doveva riconoscere).
Ciò posto, è vero che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi. Detta interpretazione, però, non può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata.[…]
Ancora una volta, con il rinvio alle leggi nazionali, si ha la conferma che la materia è affidata alla discrezionalità del Parlamento.
Ulteriore riscontro di ciò si desume, come già si è accennato, dall’esame delle scelte e delle soluzioni adottate da numerosi Paesi che hanno introdotto, in alcuni casi, una vera e propria estensione alle unioni omosessuali della disciplina prevista per il matrimonio civile oppure, più frequentemente, forme di tutela molto differenziate e che vanno, dalla tendenziale assimilabilità al matrimonio delle dette unioni, fino alla chiara distinzione, sul piano degli effetti, rispetto allo stesso.
Questa invece la lettera dei ProVita:
Gentile Sindaco,
per sua informazione i “fantomatici sindaci” pronti a chiedere l’obiezione di coscienza in merito alle unioni civili omosessuali esistono davvero. Del resto ciò sarà oggetto di una conferenza stampa alla Camera dei deputati tra qualche giorno.
Quanto alla necessità di “rispettare la legge”, forse non ha ben compreso l’oggetto dell’iniziativa: questa è volta proprio a chiedere al Parlamento di prevedere nella legge la possibilità di obiezione di coscienza, in modo che i sindaci che esercitino l’obiezione non siano, appunto, costretti a violare nessuna legge.
I richiami alla Costituzione ci sembrano pure abbastanza chiari, in particolare l’art. 19 e l’art. 21: ignora forse che in Italia ci sono innumerevoli cittadini per i quali – a motivo di profonde convinzioni morali e religiose – collaborare alla realizzazione di una unione omosessuale sarebbe un atto immorale? E’ a conoscenza del fatto che ciò vale per la maggior parte delle religioni che hanno rapporti ufficiali con la Stato? Per limitarci solo alla religione maggioritaria di questo paese, sa lei che il magistero della Chiesa cattolica insegna esplicitamente l’obiezione di coscienza in merito? Non si stupisca quindi che molte persone siano pronte a chiedere l’obiezione di coscienza.
Quanto all’articolo 29, la informo che la sua interpretazione non è condivisa nemmeno dalla Corte Costituzionale che ripetutamente – ad esempio nella sentenza 138 del 2010 – ha escluso che si possa configurare un “matrimonio” tra due persone dello stesso sesso. Ciò non costituisce “discriminazione” in quanto i diritti matrimoniali non discendono dalla qualità di singolo cittadino o di persona in quanto tale (in relazione alla quale siamo tutti uguali) ma discendono dalla specifica funzione sociale dell’istituto. Perciò la differenza di trattamento non è irragionevole e non si configura come discriminazione.
Buona Pasqua,
Alessandro Fiore
Portavoce ProVita onlus
Pingback: #VoglioSposarli – Gabriele Prandini
Pingback: Finalmente la mia prima unione civile – Gabriele Prandini
Pingback: Difendiamo i nostri figli, per davvero – Gabriele Prandini